Quarta cessione e Fotovoltaico semplice: decreto approvato



 

 

Edilizia e Rinnovabili: DL Energia approvato, ufficiali quarta cessione credito Superbonus e installazione semplificata di impianti fotovoltaici e termici.



Approvata la legge di conversione del DL 17/2022 (decreto Bollette ed Energia): dopo l’ok definitivo anche in Senato, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore della quarta cessione del credito sui bonus edilizi e delle semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici e termici per la produzione di energie rinnovabili, che diventa “ristrutturazione edilizia”.


Vediamo le principali misure per il settore Costruzioni.



Superbonus con quarta cessione del credito


a quarta cessione del credito edilizio riguarderà le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, con uno schema 1 (libera) + 2 (verso banche, intermediari o assicurazioni) +1 (da banche verso propri correntisti).

In attesa di conferme dal testo del provvedimento in vigore, la quarta cessione è concessa riguarda esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni, a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.



Proroga cessione per aziende e Partite IVA

 

 

I soggetti IRES (aziende/imprese) e i titolari di partita IVA tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre, potranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito anche dopo il termine del 29 aprile 2022 (termine ultimo per i privati) ma, comunque entro il 15 ottobre. La deroga si applica soltanto per quest’anno.

 

 


Impianti fotovoltaici e termici senza permesso


Il Modello Unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) viene esteso agli impianti fotovoltaici e termici di potenza fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera. Dunque, non è subordinata all’acquisizione di permessi o autorizzazioni l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti degli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, nonché nelle relative pertinenze.



Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), invece, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza fino a 1 MW. Infine, procedura abilitativa semplificata (PAS) per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici in aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione, a meno di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.



 

 


Ristrutturazioni anche in aree vincolate


L’appaltatore può presentare alla stazione appaltante la richiesta di compensazione dei maggiori costi sostenuti per le materie prime in caso di appalto. Il nuovo prezzario è contenuto nel Decreto MIMS dello scorso 5 aprile. Le nuove regole per la compensazione dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni prevedono che si possano applicare alle quantità dei singoli materiali contabilizzate o annotate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, le variazioni dei relativi prezzi rispetto alla data dell’offerta, nel caso in cui eccedano oltre l’8% se riferite esclusivamente al 2022 o al 10% se riferite a più anni.




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