Crediti di imposta


09 Maggio 2022

Incentivi alla produzione di energie rinnovabili: le semplificazioni sul fotovoltaico per privati e imprese e privati nel Decreto Energia.

Procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’installazione del fotovoltaico , semplificazioni determinate tipologie di impianti nelle aree industriali, piano nazionale per l’agrovoltaico: sono le principali novità per il rilancio delle rinnovabili inserite nel decreto Energia(dl 17/2022) come modificato dalla legge di conversione.

Il provvedimento contiene misure di contrasto al caro energia ma anche importanti liberalizzazioni per incentivare le rinnovabili. Vediamo in particolare cosa si prevede sul Fotovoltaico .

Questo significa che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, così come la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione e alla rete elettrica, non saranno subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.

Procedura abilitativa semplificata

L’articolo 9 va a modificare l’articolo 6 del 28/2011, (attuazione della direttiva europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili) estendendo agli impianti fotovoltaici connessi alla rete di alta tensione la procedura semplificata, prima era prevista solo per la media tensione.

La procedura PAS è ora consentita per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW e relative opere di connessione e infrastrutture, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale.

Procedura semplificata estesa anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee, di potenza fino a 10 MW, agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, e distino non più di tre chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Infine, PAS anche per gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Fanno eccezione gli impianti installati in bacini d’acqua che si trovano all’interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000. E’ previsto un decreto ministeriale (Transizione ecologica, Infrastrutture, Economia) per i criteri di inserimento e integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale.

Impianti Fotovoltaici con moduli a terra

La cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, culturale e paesaggistica sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila) .


Impianti rinnovabili in zone industriali


Questa è una disposizione, contenuta nell‘articolo 10-bis, che riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici: l’installazione in aree industriali, anche su strutture di sostegno appositamente realizzate, è prevista in deroga ai piani urbanistici, fino a copertura del 60% dell’area industriale .


Installazione impianti fotovoltaici sugli edifici

Questi sono interventi che non richiedono più alcun permesso, sono quindi realizzabili in edilizia libera . In pratica, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici , sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi. Stesso discorso (niente permessi) se gli impianti sono realizzati su strutture e manufatti fuori terra già esistenti diversi dagli edifici (compresi quelli all’interno dei comprensori sciistici), e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, gli eventuali potenziamenti o adeguamenti. Fanno eccezione le aree o gli immobili di interesse pubblico (in questo caso, ci vogliono autorizzazioni specifiche per l’installazione degli impianti).

Estensione modello unico semplificato

Il modello unico introdotto dal decreto legislativo 199/2021 viene esteso agli impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW .Si tratta di una nuova modifica, dopo che era appena stata innalzata da 20 a 50 kW di potenza la possibilità di utilizzare il modello semplificato per gli impianti fotovoltaici. Ora l’articolo 10 della normativa prevede l’ulteriore utilizzo fino a 200 KW .

In realtà, non è chiaro se la misura riguardi solo gli impianti fotovoltaici o anche per altre energie rinnovabili. La formulazione fa riferimento agli impianti realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, che riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici realizzati sugli edifici. Ma il modello unico in realtà si riferisce in genere ai soli impianti fotovoltaici. E il fatto che si parli di estensione agli impianti sopra i 50 kW conferma questa interpretazione.


Agrovoltaico

Previsto un Piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici, da attuare con decreto del ministero della Transizione ecologica, con l’obiettivo di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego. Il Piano dovrà, fra le altre cose, rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli, favorendone la riconversione da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell’energia , rendendo gli impianti medesimi produttori dell’energia necessaria al proprio funzionamento , favorire gli investimenti nel fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo, incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia, favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas. Tutte i dettagli su obiettivi e linee guida del piano sono inserite nell’articolo 11-bis del decreto.

– impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità̀ di rotazione , distanti non più̀ di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale .

Applicazione del modello unico semplificato

L’art. 10 del DE estende il campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW ) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW .

l medesimo articolo dispone inoltre che nelle aree industriali , in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell’area industriale di pertinenza (comma 1) e che gli impianti possono essere installati , eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate (comma 2).

Piano per riconvergere strutture produttive

Altra novità, prevista dall’art. 11, è l’istituzione di un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici da attuarsi con successivo decreto del Ministro della transizione ecologica. La nuova formulazione dell’art. 11 ammette, inoltre, agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.Benefici sociali, dati dalla condivisione degli incentivi finanziari e dei profitti economici con la comunità energetica nonché dai vantaggi ambientali (riduzione di inquinanti e climalteranti) per tutta l’area in cui la comunità è situata.

Interventi nelle regioni del Mezzogiorno

L’art. 14, commi 1-3 e 4, introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, per il tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023 . Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Disciplina del GSE

L’art. 16 disciplina l’ integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali, disciplinando l’offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da FER prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni .

Nello stesso articolo viene disciplinato l’avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.